Cosa Dice la Direttiva

Il tipo di servizio offerto dall’organizzazione

Consulenza Qualità su Direttiva CEE 92/42, obbligatoria dal 1° gennaio 1998, costituisce un'azione di promozione dell'efficienza energetica delle caldaie di potenza compresa tra 4 e 400 kW, alimentate con gas combustibile, liquido o gassoso.La Direttiva CEE 92/42, obbligatoria dal 1° gennaio 1998, costituisce un'azione di promozione dell'efficienza energetica delle caldaie di potenza compresa tra 4 e 400 kW, alimentate con gas combustibile, liquido o gassosoLa Direttiva CEE 92/42, obbligatoria dal 1° gennaio 1998, costituisce un'azione di promozione dell'efficienza energetica delle caldaie di potenza compresa tra 4 e 400 kW, alimentate con gas combustibile, liquido o gassosoLa Direttiva CEE 92/42, obbligatoria dal 1° gennaio 1998, costituisce un'azione di promozione dell'efficienza energetica delle caldaie di potenza compresa tra 4 e 400 kW, alimentate con gas combustibile, liquido o gassosoLa Direttiva CEE 92/42, obbligatoria dal 1° gennaio 1998, costituisce un'azione di promozione dell'efficienza energetica delle caldaie di potenza compresa tra 4 e 400 kW, alimentate con gas combustibile, liquido o gassosoLa Direttiva CEE 92/42, obbligatoria dal 1° gennaio 1998, costituisce un'azione di promozione dell'efficienza energetica delle caldaie di potenza compresa tra 4 e 400 kW, alimentate con gas combustibile, liquido o gassosoLa Direttiva CEE 92/42, obbligatoria dal 1° gennaio 1998, costituisce un'azione di promozione dell'efficienza energetica delle caldaie di potenza compresa tra 4 e 400 kW, alimentate con gas combustibile, liquido o gassosoLa Direttiva CEE 92/42, obbligatoria dal 1° gennaio 1998, costituisce un'azione di promozione dell'efficienza energetica delle caldaie di potenza compresa tra 4 e 400 kW, alimentate con gas combustibile, liquido o gassosoLa Direttiva CEE 92/42, obbligatoria dal 1° gennaio 1998, costituisce un'azione di promozione dell'efficienza energetica delle caldaie di potenza compresa tra 4 e 400 kW, alimentate con gas combustibile, liquido o gassoso

La Vostra Azienda al Centro delle nostre attenzioni

Rendimento Caldaie

Tel.: 0775-397135

Fax: 0775-397135

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Per Informazioni

Casella di testo: Dettagli servizio: Rendimento Caldaie
Casella di testo: Cesaconsulting. S.r.l.

La Direttiva CEE 92/42, obbligatoria dal 1° gennaio 1998, costituisce un'azione di promozione dell'efficienza energetica delle caldaie di potenza compresa tra 4 e 400 kW, alimentate con gas combustibile, liquido o gassoso.

Prevede il rispetto di determinati rendimenti, a potenza nominale ed a carico parziale, (30% carico nominale) che variano a seconda della potenza. In aggiunta alla marcatura CE è prevista una marcatura di rendimento energetico costituita da una o più stelle (fino a quattro) in accordo al maggior rendimento conseguito rispetto al valore minimo prescritto. La Direttiva CEE 93/68 contiene modifiche in materia di marcatura CE e marcatura specifica di rendimento.

 Ce.S.A. Consulting è in grado di verificare il valore del rendimento, verifica che può essere effettuata in contemporanea alle prove per l'ottenimento del certificato di esame CE del tipo previsto dalla Direttiva CEE 90/396 (apparecchi a gas). Come la Direttiva CEE 90/396 anche la direttiva rendimenti prevede la sorveglianza della produzione utilizzando moduli analoghi a quelli previsti per la sicurezza. A questo provvede il Ce.S.A. Consulting progettando sistemi di qualità personalizzati per le organizzazioni che operano nel settore specifico e fornendo assistenza, anche in outsourcing, per il controllo sistematico dell’applicazione delle procedure previste nel SGQ.

Anche in questo caso la marcatura CE dovrà essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato per i controlli.

· esame CE del tipo;

· ispezioni e controllo della produzione presso i costruttori, secondo l'opzione scelta dal cliente;

· Progettazione, implementazione e sorveglianza dei sistemi qualità delle aziende sulla base delle norme della serie UNI EN ISO 9000 (certificazione dell’organizzazione);

· Monitoraggio, validazione e assistenza continua on site dei sistemi qualità, non ancora allineati alle UNI EN ISO 9000, in base ai criteri degli articoli 3 e 4 dell'allegato II della Direttiva;


Per facilitare le aziende e offrire la scelta più congeniale, le prove di tipo possono essere eseguite presso:

· Tutti i laboratori autorizzati e convenzionati con il Ce.S.A. Consulting su tutto il territorio nazionale.

· Il laboratorio del costruttore, se sufficientemente attrezzato. Le prove sono eseguite dal personale specializzato del Ce.S.A. Consulting S.r.l.;

· Il laboratorio del costruttore, se opportunamente attrezzato e preliminarmente autorizzato da un organismo notificato in base alle norme EN 45001, secondo una apposita procedura. In tal caso le prove vengono eseguite interamente dal personale del costruttore con la supervisione del Ce.S.A. Consulting S.r.l.;

· Tutti i laboratori esterni indipendenti, riconosciuti dal Ministero competente;In questo caso i laboratori agiscono come laboratori del costruttore eseguendo le prove e predisponendo il file tecnico per suo conto, con la supervisione finale del Ce.S.A. Consulting S.r.l..

Inoltre, vista la varietà e la complessità delle procedure previste dalle Direttive, Ce.S.A. Consulting offre anche altri servizi:

· individuazione delle altre Direttive applicabili al prodotto interessato;

· verifica preliminare delle caratteristiche principali del prodotto in rapporto ai requisiti essenziali delle altre Direttive;

· prove presso i laboratori autorizzati per la verifica della rispondenza del prodotto ai requisiti della Direttiva di Bassa Tensione per la sicurezza della parte elettrica e della Direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica;

· supporto nella costituzione e nella presentazione della documentazione tecnica di progetto;

· Supporto nella elaborazione della valutazione del rischio previsto dalla direttiva ed in conformità alla direttiva Comunitaria;

· compilazione, in ogni sua parte, del modulo per la dichiarazione di conformità che deve essere sottoscritto dall'azienda dichiarante;

· informazione sulle condizioni di installazione e sui tipi di gas negli altri paesi europei;

· supporto ai costruttori per la predisposizione e la messa in opera di un adeguato laboratorio di prova e/o di un sistema di controllo della produzione.